Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 43 Tipi insediativi

1. Gli interventi in ambito urbano sono ammessi in relazione alla classe di tipologia insediativa individuata per ciascun edificio o gruppo di edifici.

2. La classificazione degli insediamenti esistenti ha individuato i seguenti tipi insediativi:

  1. a) i tessuti pianificati:
    • con aree a standard (a, a1, a2)
    • privi di standard (b)
  2. b) i tessuti non pianificati:
    • ad impianto compatto: nuclei ed aggregati (c)
    • ad impianto lineare aperto (d, d1)
    • ad impianto lineare chiuso (e)
    • ad impianto puntiforme regolare (f)
    • ad impianto puntiforme irregolare (g)
    • del tipo "a grappolo" (h)
  3. c) gli insediamenti che non costituiscono tessuto:
    • frammenti (i)
    • anomalie derivanti da interventi di saturazione (l)
    • anomalie per difformità (m).
  4. d) altri insediamenti:
    • edifici specialistici (q)
    • tessuti produttivi (r).

Art. 44 Interventi di addizione volumetrica e di nuova edificazione nel sistema della residenza

1. All'interno dei sottosistemi R1, R2, R3, nelle aree contraddistinte come zone omogenee B, con indicato il numero massimo dei piani, limitatamente ai tessuti di cui al comma 2, sono ammessi gli interventi di addizione volumetrica di cui all'art. 31 e di nuova edificazione, nel rispetto dei seguenti parametri:

zona omogenea e numero piani B2 B3 B4 B5
I.F. (mq/mq) 0,3 0,6 0,9 1
H max (n. piani) 2 3 4 5
R.c. max 30% 35% 40% 40%

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono ammessi esclusivamente nei tessuti di cui all'art. 48 (tessuto non pianificato ad impianto lineare aperto "d"), all'art. 50 (tessuti non pianificati ad impianto puntiforme regolare "f" e irregolare "g") e all'art. 51 (tessuti non pianificati a grappolo "h").

3. All'interno dei sottosistemi e tessuti di cui ai commi 1 e 2, nelle zone omogenee B dove non è indicato il numero dei piani, sono ammessi interventi di addizione volumetrica fino al 30% della Sul esistente, con rapporto di copertura massimo 35%.

4. Non sono consentiti interventi di nuova edificazione nelle aree individuate nella tav. C.02 del Piano Strutturale come "aree terrazzate e ciglionamenti" o nella tav. C.04 del Piano Strutturale come "aree di tutela dei centri antichi e degli aggregati di maggiore e minore valore" o "aree di tutela delle ville e degli edifici specialistici".

Art. 45 Tessuti pianificati con aree a standard (a , a1, a2)

1. Sono ammessi, salvo diversa e specifica indicazione nelle tavole "usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione" i seguenti interventi:

  1. a) ristrutturazione edilizia;
  2. b) sostituzione edilizia, con incremento della Sul fino al 30% dell'esistente;
  3. c) ristrutturazione urbanistica.

2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di ristrutturazione edilizia sono effettuati nel rispetto dei caratteri unitari, se esistenti, in particolare riferiti al trattamento delle facciate (materiali e colori), infissi, elementi decorativi, materiali.

3. Negli interventi di sostituzione edilizia sono rispettati gli allineamenti.

Art. 46 Tessuti pianificati privi di aree a standard (b)

1. Sono ammessi, salvo diversa e specifica indicazione nelle tavole "usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione" i seguenti interventi:

  1. a) ristrutturazione edilizia;
  2. b) sostituzione edilizia, con incremento della Sul fino al 20% dell'esistente;
  3. c) ristrutturazione urbanistica.

2. Negli interventi di sostituzione edilizia sono rispettati gli allineamenti.

3. Per gli edifici esistenti con destinazione produttiva di cui all'art.10 e per le attività commerciali all'ingrosso di cui all'art. 12, è ammesso il trasferimento volumetrico di cui all'art. 32 comma 5.

Art. 47 Tessuti non pianificati ad impianto compatto: nuclei ed aggregati (c)

1. Sono ammessi, salvo diversa e specifica indicazione nelle tavole "usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione" i seguenti interventi:

  1. a) restauro e risanamento conservativo;
  2. b) ristrutturazione edilizia di tipo limitato per gli edifici costruiti fino al 1942, senza aumentare il numero dei piani;
  3. c) ristrutturazione edilizia per gli edifici costruiti dopo il 1942, senza aumentare il numero dei piani.

1bis. In caso di edifici totalmente o parzialmente diruti, è ammessa la ricostruzione integrale o parziale della consistenza volumetrica prevista dai piani attuativi non attuati, approvati in vigenza del PRG 1992, ad oggi decaduti. In tal caso non è consentito l'incremento dell'ingombro planivolumetrico massimo previsto nel piano attuativo. Sono ammesse le destinazioni d'uso previste dal piano attuativo e quelle previste dal sottosistema insediativo. Gli interventi di cui al presente comma vengono ammessi ancorché nelle tavole "usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione" sia previsto un "tipo di intervento esclusivo".

2. Gli interventi sono effettuati nel rispetto dei caratteri unitari, se esistenti, in particolare riferiti al trattamento delle facciate (materiali e colori), infissi, elementi decorativi, materiali.

3. Sono ammessi gli interventi di demolizione e ricostruzione dei volumi secondari, anche con mutamento di destinazione d'uso.

Art. 48 Tessuti non pianificati ad impianto lineare aperto (d) e (d 1)

1. Per i tessuti non pianificati ad impianto lineare aperto denominati (d) sono ammessi, salvo diversa e specifica indicazione nelle tavole "usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione" i seguenti interventi:

  1. a) ristrutturazione edilizia;
  2. b) sostituzione edilizia, con incremento della Sul fino al 30% dell'esistente;
  3. c) ristrutturazione urbanistica;
  4. d) addizione volumetrica e nuova edificazione, nei limiti di cui all'art. 44.

2. Negli interventi di sostituzione edilizia e nuova edificazione sono rispettati gli allineamenti, se esistenti.

3. Per i tessuti non pianificati ad impianto lineare aperto denominati (d1) sono ammessi, salvo diversa e specifica indicazione nelle tavole "usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione" i seguenti interventi:

  1. a) restauro e risanamento conservativo;
  2. b) ristrutturazione edilizia di tipo limitato per gli edifici costruiti fino al 1942;
  3. c) ristrutturazione edilizia per gli edifici costruiti dopo il 1942.

4. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelli di cui al comma precedente sono effettuati nel rispetto dei caratteri unitari, se esistenti, in particolare riferiti al trattamento delle facciate (materiali e colori), infissi, elementi decorativi, materiali.

Art. 49 Tessuti non pianificati ad impianto lineare chiuso (e)

1. Sono ammessi salvo diversa e specifica indicazione nelle tavole "usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione" i seguenti interventi:

  1. a) ristrutturazione edilizia;
  2. b) sostituzione edilizia;
  3. c) ristrutturazione urbanistica.

2. Negli interventi di sostituzione edilizia sono rispettati gli allineamenti, se esistenti.

3. Nel caso in cui l'intervento di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica preveda di liberare, anche parzialmente, la corte interna all'isolato, è riconosciuto l'incremento del 20% della Sul della parte demolita.
L'intervento può essere effettuato anche mediante trasferimento volumetrico di cui all'art. 32 comma 6.

Art. 50 Tessuti non pianificati ad impianto puntiforme regolare (f) e irregolare (g)

1. Sono ammessi, salvo diversa e specifica indicazione nelle tavole "usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione" i seguenti interventi:

  1. a) ristrutturazione edilizia;
  2. b) sostituzione edilizia, con incremento della Sul fino al 30% dell'esistente;
  3. c) ristrutturazione urbanistica;
  4. d) addizione volumetrica e nuova edificazione, nei limiti di cui all'art. 44.

2. Negli interventi di sostituzione edilizia e nuova edificazione sono rispettati gli allineamenti, se esistenti.

Art. 51 Tessuti non pianificati del tipo "a grappolo" (h)

1. Sono ammessi, salvo diversa e specifica indicazione nelle tavole "usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione" i seguenti interventi:

  1. a) ristrutturazione edilizia;
  2. b) sostituzione edilizia, con incremento della Sul fino al 30% dell'esistente;
  3. c) addizione volumetrica di cui all'art. 31 e nuova edificazione, nei limiti di cui all'art. 44.

2. Negli interventi di sostituzione edilizia e nuova edificazione è mantenuta la relazione spaziale esistente con gli altri edifici e con gli spazi aperti, nel rispetto del principio insediativo esistente (aggregazione intorno ad una strada-corte interna a fondo chiuso).

Art. 52 Insediamenti che non costituiscono tessuto: frammenti (i)

1. Sono ammessi salvo diversa e specifica indicazione nelle tavole "usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione" i seguenti interventi:

  1. a) ristrutturazione edilizia;
  2. b) sostituzione edilizia, con incremento della Sul fino al 30% dell'esistente;
  3. c) addizione volumetrica di cui all'art. 31, fino al 25% della Sul esistente.

2. Quando nelle tavole "usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione"viene indicata la funzione esclusiva "I", è consentito il mantenimento della funzione produttiva esistente e sono ammessi gli interventi di cui al comma 1.

Art. 53 Insediamenti che non costituiscono tessuto: anomalie derivanti da interventi di saturazione (l)

1. Sono ammessi, salvo diversa e specifica indicazione nelle tavole "usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione" gli interventi di ristrutturazione edilizia.

2. È consentito il trasferimento volumetrico con le modalità di cui all'art. 32 comma 7.

Art. 54 Insediamenti che non costituiscono tessuto: anomalie per difformità (m)

1. Sono ammessi, salvo diversa e specifica indicazione nelle tavole "usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione" i seguenti interventi:

  1. a) ristrutturazione edilizia;
  2. b) sostituzione edilizia;
  3. c) ristrutturazione urbanistica.

2. È consentito il trasferimento volumetrico con le modalità di cui all'art. 32 comma 7.

3. Quando nelle tavole "usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione"viene indicata la funzione esclusiva "I", è consentito il mantenimento della funzione produttiva esistente e sono ammessi gli interventi di cui al comma 1.

Art. 55 Edifici specialistici (q)

1. Sono ammessi, salvo diversa e specifica indicazione nelle tavole "usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione" i seguenti interventi:

  1. a) ristrutturazione edilizia;
  2. b) sostituzione edilizia;
  3. c) addizione volumetrica di cui all'art. 31 fino al 30% della Sul esistente.

2. L'addizione volumetrica per le destinazioni commerciali è consentita solo per l'articolazione Tc1 e per l'articolazione Tc2, purchè questa non superi la superficie massima prevista per le medie strutture di vendita.

3. Quando nelle tavole "usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione"viene indicata la funzione esclusiva "I", è consentito il mantenimento della funzione produttiva esistente e sono ammessi gli interventi di cui al comma 1.

4. Per i servizi sportivi coperti (Ss) e i campi sportivi scoperti (Ps) sono ammessi gli interventi di nuova edificazione e di addizione volumetrica nei limiti di cui all'art. 7.

Art. 56 Tessuti produttivi (r)

1. Sono ammessi, salvo diversa e specifica indicazione nelle tavole "usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione" i seguenti interventi:

  1. a) ristrutturazione edilizia;
  2. b) sostituzione edilizia;
  3. c) addizione volumetrica di cui all'art. 31;
  4. d) ristrutturazione urbanistica;
  5. e) nuova edificazione.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, sono prescritti i seguenti parametri:

  1. a) rapporto di copertura (Rc) massimo 60 % per i sottosistemi P1, P2 e P3; 20% per il sottosistema P4;
  2. b) numero massimo piani: 3. Per la destinazione turistico ricettivo l'altezza massima è di 5 piani.

3. Il rapporto di copertura di cui al comma 2 è elevato del 20 % quando almeno la metà della superficie da destinare a parcheggio sia individuata all'interno dell'involucro edilizio, o sulla copertura dello stesso.

4. Gli interventi di nuova edificazione e sostituzione edilizia, da attuarsi con piano attuativo o permesso di costruire convenzionato, devono prevedere la sistemazione a verde o a parcheggio alberato della parte del lotto prospiciente la viabilità principale di accesso, per una superficie non inferiore al 10% di quella del lotto.

5. Nei piani Attuativi è prescritta la realizzazione del "cunicolo polifunzionale", ossia scatolari sotterranei con copertura carrabile e rimovibile per infrastrutture quali la doppia rete idrica potabile e non, la rete del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, idrogeno o altri gas compatibili. I piani attuativi recepiscono i contenuti del regolamento regionale n. 74/R del 2/12/2009, ai fini dell'eventuale conseguimento della denominazione di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA ). Gli interventi nelle APEA esistenti sono coerenti con l'APEA stessa.

6. Gli interventi di nuova edificazione sono subordinati a piano attuativo, se determinano incrementi di superficie coperta maggiori di 10.000 mq o se incidono sulle opere di urbanizzazione.

7. Gli interventi che prevedono incrementi di Sul sugli edifici esistenti il cui rapporto di copertura già eccede il parametro di cui al comma 2, sono ammessi se non viene incrementata la superficie coperta dell'involucro esistente.

8. Le addizioni volumetriche di cui all'art. 29 comma 4 sono ammesse anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 7 del presente articolo.