Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 33 Disposizioni generali

1. Le attribuzioni delle classi di fattibilità derivano dalla sovrapposizione delle carte delle pericolosità con le destinazioni d'uso previste dal regolamento urbanistico. A ciascuna classe di fattibilità corrispondono indicazioni, misure preventive di attenuazione del rischio, piani d'indagini di dettaglio da eseguire prima dell'approvazione dello strumento attuativo o del progetto edilizio. Potranno inoltre essere individuati progetti di sistemazione, bonifica e miglioramento dei terreni ed eventuali particolari tecniche fondazionali ed edilizie.

2. La fattibilità di ogni intervento di trasformazione del territorio è sempre subordinata alle norme e alla cartografia del Piano Stralcio Rischio Idraulico e del Piano di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del fiume Arno e del fiume Tevere.

3. Le attribuzioni delle classi di fattibilità sono contraddistinte in relazione agli aspetti geomorfologici, idraulici e sismici con le modalità indicate ai successivi artt. 34, 35, 36 e 37.

4. Le prescrizioni riportate nelle schede di fattibilità sono vincolanti per l'attuazione delle previsioni stesse.

Art. 34 Fattibilità Geomorfologica

1. Classe G. 1. - Fattibilità senza particolari limitazioni:

  1. a) non si prevedono specifiche prescrizioni ai fini della formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.

2. Classe G.2. - Fattibilità con normali vincoli:

  1. a) è necessario predisporre una tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia;
  2. b) il progetto deve basarsi su una apposita indagine geognostica e attenersi alle indicazioni e/o specifiche contenute nella scheda di fattibilità.

3. Classe G.3. - Fattibilità condizionata:

  1. a) la fattibilità degli interventi ricadenti in tali aree è condizionata agli esiti derivanti dagli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede dei piani complessi d'intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi;
  2. b) per l'attuazione degli interventi ci si dovrà attenere strettamente ai risultati emersi dagli studi geologici basati su campagne geognostiche ed alle indicazioni e/o specifiche contenute nella scheda di fattibilità.

4. Classe G.4. - Fattibilità limitata:

  1. a) l'attuazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico, è subordinata alla realizzazione degli interventi di consolidamento e bonifica, miglioramento dei terreni e tecniche fondazionali particolari che sono individuati sulla base di specifiche campagne geognostiche e definiti in sede di redazione del medesimo Regolamento Urbanistico.

Art. 35 Fattibilità Idraulica

1. Classe I.1. - Fattibilità senza particolari limitazioni:

  1. a) non sono necessarie prescrizioni specifiche dovute a limitazioni di carattere idraulico.

2. Classe I.2. - Fattibilità con normali vincoli:

  1. a) non è necessario indicare la tipologia di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della formazione del titolo abilitativo dell'attività edilizia.

3. Classe I.3. - Fattibilità condizionata:

  1. a) sono ammessi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture solo nei casi in cui sia dimostrabile il rispetto di condizioni di sicurezza o sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi di piena con tempi di ritorno di 200 anni.

4. Classe I.4. - Fattibilità limitata:

  1. a) l'attuazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico è subordinata alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza definiti dal Regolamento Urbanistico;
  2. b) in assenza di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base per la predisposizione della relativa progettazione riportate nelle schede di fattibilità, sono ammessi interventi di nuova edificazione o nuove infrastrutture solo quando sia dimostrabile il rispetto delle condizioni di sicurezza o sia prevista la preventiva o contestuale realizzazione di interventi di messa in sicurezza per eventi di piena con tempi di ritorno compresi fra 30 e 200 anni;
  3. c) nelle aree che risultano soggette ad inondazioni con tempi di ritorno inferiori a 20 anni, sono consentite nuove infrastrutture a rete non diversamente localizzabili con adeguamento di quelle esistenti, sempre che siano dimostrate le condizioni di sicurezza idraulica compatibili con le caratteristiche dell'infrastruttura;
  4. d) per quanto riguarda l'edificato esistente, in queste aree sono consentiti esclusivamente opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia senza ampliamenti di superficie coperta e senza aumento del carico urbanistico, scavi e sbancamenti;
  5. e) per le aree libere dagli edifici gli interventi consentiti sono di tipo verde non attrezzato.

Art. 36 Fattibilità Sismica

1. Le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche da realizzarsi in fase esecutiva saranno dimensionate in accordo alle classi di indagine di appartenenza delle opere, come descritte all'art. 7 del DPGR n. 36/R del 9/07/09 e successivo documento esplicativo ed applicativo.

2. Classe S.1. - Fattibilità senza particolari limitazioni:

  1. a) non sono necessarie prescrizioni specifiche dovute a limitazioni di carattere sismico.

3. Classe S.2. - Fattibilità con normali vincoli:

  1. a) non sono necessarie prescrizioni specifiche dovute a limitazioni di carattere sismico.

4. Classe S.3. - Fattibilità condizionata:

  1. a) gli interventi ricadenti in tali aree sono attuabili solo in seguito alla realizzazione di opportune indagini geofisiche per la corretta definizione dell'azione sismica secondo quanto previsto al paragrafo 3.5 di cui al Reg. Att. art. 62 L.R. 1/05. In particolare, opportune indagini geofisiche dovranno essere finalizzate alla ricostruzione di eventuali morfologie e strutture tettoniche sepolte, al fine di poter garantire una buona definizione dell'azione sismica.

5. Classe S.4. - Fattibilità limitata:

  1. a) per le aree ricadenti in tale classe di fattibilità sono prescritte indagini geofisiche e geotecniche per la corretta definizione dell'azione sismica;
  2. b) per l'attuazione degli interventi ci si dovrà attenere strettamente ai risultati emersi dagli studi basati su campagne geofisiche ed alle indicazioni e/o specifiche contenute nella scheda di fattibilità.

Art. 37 Piano di Bacino del fiume Arno e Tevere Stralcio: Assetto Idrogeologico - PAI

1. Le aree del territorio Comunale sono definite in classe di pericolosità P.I.4, P.I.3, P.I.2, P.I.1, P.F.4, P.F.3, P.F.2 e P.F.1., della normativa di PAI del bacino del fiume Arno.

2. In relazione a tutti gli interventi di trasformazione del territorio comunale si precisa che gli stessi sono attuabili a condizione che al momento della formazione del titolo edilizio o in fase di approvazione degli Strumenti Urbanistici Attuativi, siano rispettati gli obblighi di cui agli artt. 6, 7, 8, 10, 11 e 12 delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con D.P.C.M del 06/05/2005.

3. I vincoli sovraordinati del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del fiume Tevere sono riportati nelle carte di pericolosità geologica ed idraulica sia in scala 1:2.000 che in scala 1:10.000.

4. In relazione a tutti gli interventi di trasformazione del territorio comunale si precisa che gli stessi sono attuabili a condizione che al momento della formazione del titolo edilizio o in fase di approvazione degli Strumenti Urbanistici Attuativi, siano rispettati gli obblighi della disciplina di PAI.

Art. 38 Aree per la riduzione del rischio idraulico

1. Le aree per la riduzione del rischio idraulico sono articolate in:

  • Ce: casse di espansione;
  • In: invasi;
  • Cs: canali di salvaguardia.