Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 17 Superficie territoriale (St), indice territoriale (It)

1. La Superficie territoriale è la superficie di un'area di intervento comprensiva delle aree destinate all'edificazione e alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria

2. L'indice territoriale è il parametro numerico che esprime in mq di Sul le quantità massime edificabili per ogni mq di superficie territoriale.

Art. 18 Superficie fondiaria (Sf), indice fondiario (If)

1. La Superficie fondiaria è l'area utilizzabile o utilizzata a fini edificatori, comprendente l'area di sedime degli edifici e gli spazi di pertinenza degli stessi, al netto delle superfici per opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

2. Ai fini del computo delle quantità edificabili, quando espresse in relazione alla superficie fondiaria, quest'ultima è riferita all'area di proprietà o all'area ove l'interessato ha titolo, e sono conteggiate le quantità esistenti; per aree frazionate successivamente al 30 giugno 1987 è verificata la potenzialità edificatoria delle superfici medesime, con riferimento alle aree dalle quali queste ultime sono state scorporate.

3. L'indice fondiario è il parametro numerico che esprime in mq di Sul le quantità massime edificabili per ogni mq di superficie fondiaria.

Art. 19 Superficie Utile Lorda (Sul)

1. Si definisce "superficie utile lorda" (Sul) la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati, comprensive degli elementi di cui al comma 2 e con l'esclusione degli elementi di cui ai commi 3, 4, 5, e 6.

2. Nel computo della superficie utile lorda (Sul) sono compresi:

  1. a) gli elementi verticali del fabbricato compresi nell'involucro edilizio di cui alla Parte I dell'Allegato A del Regolamento Regionale n. 64/R - 2013, quali muri perimetrali, pilastri, partizioni interne;
  2. b) le scale interne all'involucro edilizio ad uso esclusivo di singole unità immobiliari. La superficie utile lorda (Sul) di tali scale è computata con esclusivo riferimento al piano abitabile o agibile più basso da esse collegato e corrisponde alla superficie sottostante alla proiezione delle rampe e dei pianerottoli intermedi;
  3. c) i vani ascensore ad uso esclusivo di singole unità immobiliari. La superficie utile lorda (Sul) di tali vani è computata con esclusivo riferimento al piano abitabile o agibile più basso tra quelli serviti;
  4. d) le logge o portici con il lato minore superiore a ml 2,00, misurato come distanza tra la parete esterna del fabbricato ed il filo esterno di delimitazione della sagoma del medesimo. Ai fini del computo della superficie utile lorda (Sul) si considera la sola parte eccedente la misura indicata;
  5. e) i sottotetti recuperati a fini abitativi ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti);
  6. f) i piani o locali sottotetto diversi da quelli di cui alla lettera e), per le porzioni aventi altezza interna netta superiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri;
  7. g) ogni altra superficie non esclusa dal computo della superficie utile lorda (Sul) ai sensi dei commi 3, 4, 5, e 6.

3. Dal computo della superficie utile lorda (Sul) sono escluse le seguenti superfici non residenziali o accessorie (Snr):

  1. a) le logge o portici con il lato minore non superiore a ml 2,00, misurato come distanza tra la parete esterna del fabbricato ed il filo esterno di delimitazione della sagoma del medesimo. Ai fini del computo della superficie utile lorda (Sul) si considera la sola parte eccedente la misura indicata. Determina comunque incremento di superficie utile lorda (Sul) l'eventuale installazione di infissi vetrati per la realizzazione di verande;
  2. b) i balconi, indipendentemente dall'entità dell'aggetto rispetto al filo delle pareti perimetrali esterne dell'edificio. Determina comunque incremento di superficie utile lorda (Sul) l'eventuale installazione di infissi vetrati per la realizzazione di verande;
  3. c) le terrazze prive di copertura;
  4. d) le parti condominiali o ad uso comune, sia interne che esterne all'involucro edilizio, quali porticati privati, androni di ingresso, scale e vani ascensore condominiali, passaggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi, lavatoi comuni e altri locali e spazi di servizio;
  5. e) le superfici coperte da tettoie, ivi comprese quelle poste a servizio degli impianti per la distribuzione dei carburanti;
  6. f) nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 12 comma 2 del Regolamento Edilizio, le autorimesse private, singole o collettive, totalmente interrate, comprensive dei relativi spazi di manovra, ricadenti nell'ambito del Titolo VII "disciplina del territorio rurale" nei sotto sistemi V1, V2, V3, V3.1, V3.2, V3.3, purché legate da vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento, e con altezza interna netta non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto. Un'altezza interna netta maggiore può essere ammessa ai fini dell'esclusione dal computo della superficie utile lorda (Sul) solo per obblighi derivanti dalla normativa antincendio o da altre norme di sicurezza.
  7. g) nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 12 comma 2 del Regolamento Edilizio, le autorimesse private, singole o collettive, comprensive dei relativi spazi di manovra, ricadenti in aree diverse da quelle indicate alla lettera f), indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alla quota del piano di campagna, purché con altezza interna netta non superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto, ed a condizione che siano prive di requisiti igienico-sanitari e dotazioni atti a consentire la permanenza ancorché saltuaria di persone. Un'altezza interna netta maggiore può essere ammessa ai fini dell'esclusione dal computo della superficie utile lorda (Sul) solo per obblighi derivanti dalla normativa antincendio o da altre norme di sicurezza.
  8. h) i locali accessori interrati o prevalentemente interrati non destinati alla presenza continuativa di persone, purché con altezza interna netta non superiore a ml 2,40 misurata nel punto più alto.
  9. i) i locali motore ascensore, le cabine idriche, le centrali termiche, ed altri vani tecnici consimili.

4. Dal computo della superficie utile lorda (Sul) sono altresì esclusi:

  1. a) le scale esterne all'involucro edilizio ad uso esclusivo di singole unità immobiliari, ove prive di copertura o non delimitate da tamponamenti perimetrali, purché limitate al superamento di un solo piano di dislivello;
  2. b) le scale di sicurezza, comunque configurate, poste all'esterno dell'involucro edilizio, ivi comprese quelle ad uso esclusivo di singole unità immobiliari purché adibite esclusivamente a tale funzione;
  3. c) i porticati pubblici o asserviti ad uso pubblico;
  4. d) le gallerie pedonali pubbliche o asservite ad uso pubblico;
  5. e) gli spazi aperti sottostanti ad elementi aggettanti dalle pareti perimetrali esterne del fabbricato quali pensiline a sbalzo o altri elementi consimili con funzione di copertura privi di sostegni verticali purché con aggetto non superiore a ml 2,00;
  6. f) i piani o locali sottotetto diversi da quelli di cui alla lettera e) del comma 2, per le porzioni aventi altezza interna netta non superiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri;
  7. g) gli eventuali spazi scoperti interni al perimetro dell'edificio, quali cortili, chiostrine e simili;
  8. h) le autorimesse pubbliche o asservite ad uso pubblico, indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alla quota del terreno;
  9. i) i volumi tecnici, come definiti nell'allegato A del Regolamento Regionale n. 64/R - 2013 , diversi da quelli di cui al comma 3, lettera i);
  10. j) le intercapedini orizzontali o verticali comunque configurate;
  11. k) i palchi morti ed altre analoghe superfici con accessibilità limitata al mero deposito di oggetti;
  12. l) gli spazi sottotetto privi di scale fisse di collegamento con piani sottostanti, o di altri sistemi stabili di accesso, e non dotati di aperture esterne o a filo tetto, con la sola eccezione dell'abbaino o altra apertura avente esclusiva funzione di accesso alla copertura;
  13. m) tutti i maggiori volumi e superfici necessari a realizzare i requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici, come definiti e disciplinati dalle specifiche disposizioni regionali volte all'eliminazione delle barriere architettoniche;
  14. n) le opere, interventi e manufatti comunque privi di rilevanza urbanistico-edilizia.

5. Sono comunque esclusi dal computo della superficie utile lorda (Sul) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dal Regolamento Edilizio, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. In ogni caso sono esclusi, quali incentivi urbanistici in applicazione delle norme regionali in materia di edilizia sostenibile:

  1. a) lo spessore delle murature esterne per la parte eccedente i 30 cm;
  2. b) i sistemi bioclimatici, quali pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili, capaci di migliorare le condizioni ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme regionali in materia di edilizia sostenibile;
  3. c) le serre solari.

6. Limitatamente alla destinazione d'uso commerciale al dettaglio, sono inoltre escluse dal computo della superficie utile lorda (Sul), a condizione che non si determinino eccedenze di superficie coperta (Sc) rispetto ai limiti prescritti dagli strumenti ed atti comunali:

  1. a) le gallerie commerciali, intese come spazi coperti aperti al pubblico durante gli orari di esercizio;
  2. b) le dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione, qualora reperite in autorimesse o spazi coperti, indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alla quota del terreno e purché con altezza interna netta non superiore ai minimi prescritti dalla normativa antincendio. L'esclusione dal computo della superficie utile lorda (Sul) non riguarda eventuali parti eccedenti le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione definite dalle norme statali e regionali in materia urbanistico-edilizia, oppure, se superiori, dalla disciplina comunale.

Art. 20 Superficie coperta (Sc)

1. Si definisce "superficie coperta2 (Sc) la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale dell'ingombro planimetrico massimo dell'edificio fuori terra, delimitato dagli elementi verticali esterni dell'edificio medesimo, quali pareti perimetrali, pilastri, setti portanti.

2. Sono compresi nel computo della superficie coperta (Sc), le logge, i portici, i porticati, le tettoie ed i ballatoi, compresi quelli posti in aggetto rispetto al filo delle pareti perimetrali dell'edificio.

3. Sono esclusi dal computo della superficie coperta (Sc):

  1. a) i balconi aventi aggetto dalle pareti esterne del fabbricato non superiore a ml 2,00. Non determina incremento di superficie coperta (Sc) l'eventuale installazione di infissi vetrati per la realizzazione di verande;
  2. b) gli sporti di gronda con aggetto non superiore a ml 2,00;
  3. c) gli elementi aggettanti dalle pareti perimetrali esterne del fabbricato, quali pensiline a sbalzo o altri elementi consimili con funzione di copertura privi di sostegni verticali, purché con aggetto non superiore a ml 2,00;
  4. d) le scale esterne all'involucro edilizio, ove prive di copertura e non delimitate da tamponamenti perimetrali;
  5. e) le scale di sicurezza, comunque configurate, poste all'esterno dell'involucro edilizio, purché adibite esclusivamente a tale funzione;
  6. f) i volumi tecnici realizzati in tutto o in parte fuori terra nei casi in cui, per esigenze dettate dalle norme di sicurezza, gli stessi non possano essere totalmente interrati o collocati all'interno dell'involucro edilizio;
  7. g) le opere, interventi e manufatti comunque privi di rilevanza urbanistico-edilizia.

4. Sono esclusi dal computo della superficie coperta (Sc) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dal Regolamento Edilizio in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. In ogni caso sono esclusi, quali incentivi urbanistici in applicazione delle norme regionali in materia di edilizia sostenibile:

  1. a) lo spessore delle murature esterne per la parte eccedente i minimi fissati dai regolamenti edilizi, e comunque per la parte eccedente i 30 centimetri;
  2. b) i sistemi bioclimatici, quali pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili, capaci di migliorare le condizioni ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme regionali in materia di edilizia sostenibile;
  3. c) le serre solari.

Art. 21 Rapporto di copertura (Rc= Sc/Sf)

1. Il Rapporto di copertura rappresenta il rapporto, misurato in percentuale, tra la superficie coperta (Sc) e la superficie fondiaria (Sf).

Art. 22 Altezza massima espressa con il numero dei piani

1. Per altezza massima si intende il numero dei piani agibili o abitabili di un edificio, secondo l'altezza di interpiano, intesa come distanza tra le quote di calpestio dei piani, indicata nella seguente tabella:

Piano agibile o abitabile Altezza di interpiano (in metri) Numero dei piani ai fini dell'altezza massima
Piano terra/rialzato< 4,801
> 4,80 < 8,602
> 8,60 < 12,403
Piani superiori< 3,801
> 3,80 < 7,602
> 7,60 < 11,403

2. Per il piano sottotetto l'altezza è riferita al valore medio rispetto all'estradosso del solaio di copertura. Per gli edifici costruiti con strutture prefabbricate l'altezza di interpiano è misurata all'estradosso della trave dell'orditura principale portante il pacchetto di copertura.

3. Non concorre alla determinazione dell'altezza dell'interpiano la presenza di cosiddetti "doppi volumi", quali soppalchi e simili.

4. In caso di comprovata necessità per la messa in opera di carri-ponte o altre attrezzature strettamente legate alla produzione e deposito e stoccaggio di merci, e limitatamente alle sole parti dell'edificio ove vengano collocate dette attrezzature, l'altezza d'interpiano può essere elevata fino alla misura necessaria.

5. Ai fini della determinazione del numero dei piani, non è valutato il fronte dell'edificio compreso fra il piano di campagna esistente e l'estradosso del solaio del piano terra o rialzato se tale estradosso è posto non oltre m. 1,40 rispetto alla quota media del sedime dell'edificio.

6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano ai servizi ed attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 3 ancorché realizzate da privati.

7. Nell'ambito del territorio urbanizzato di cui al titolo VI il numero massimo dei piani ammessi è riportato nella parte in basso a sinistra della sigla di cui all'art. 1 comma 2; in mancanza della specifica indicazione, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente non è ammesso l'incremento del numero dei piani esistenti. Se il numero dei piani esistenti è superiore al numero dei piani ammessi, gli interventi di ristrutturazione edilizia, di addizione volumetrica e di sostituzione edilizia possono mantenere il numero dei piani esistenti. Negli interventi di sostituzione edilizia, che riducono la superficie coperta esistente di almeno il 20%, è ammessa la realizzazione di un piano in più rispetto all'altezza massima consentita.

8. Nell'ambito del territorio rurale di cui al titolo VII, ove non espressamente disciplinato, sono ammessi due piani. Non è prescritto il numero massimo dei piani per gli edifici specialistici quali frantoi, essiccatoi, cantine vinicole, tinai. Se il numero dei piani esistente è superiore al numero dei piani ammessi, gli interventi di ristrutturazione edilizia, di addizione volumetrica e di sostituzione edilizia possono mantenere il numero dei piani esistenti.

9. Nella disciplina delle aree di trasformazione di cui al titolo IX, per ciascuna area di trasformazione è indicato il numero massimo dei piani. Fino all'attuazione delle relative previsioni, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente non aumentano il numero dei piani esistenti.

10. In tutto il territorio comunale, per gli interventi di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'art. 87, non valgono le disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 23 Altezza massima in gronda

1. Si definisce "altezza massima" (Hmax) in gronda dell'edificio la maggiore tra le altezze dei vari prospetti, misurate con riferimento:

  1. a) in alto, alla linea d'intersezione tra il filo della parete perimetrale esterna e la quota di imposta della copertura, comunque configurata. Sono considerate anche le eventuali porzioni di edificio arretrate rispetto al filo della facciata principale, laddove emergenti dal profilo della copertura. In caso di copertura inclinata a struttura composta è presa a riferimento la quota d'imposta dell'orditura secondaria o, in mancanza, la quota di imposta della struttura continua;
  2. b) in basso, alla linea di base di ciascun prospetto, corrispondente alla quota del terreno, del marciapiede, o della pavimentazione, posti in aderenza all'edificio.

Non si considerano ai fini del computo dell'altezza massima (Hmax):

  1. a) i prospetti la cui linea di base sia posta ad una quota inferiore a quella del piano di campagna naturale o originario;
  2. b) i parapetti continui posti a delimitare coperture piane praticabili;
  3. c) i volumi tecnici, gli impianti e gli apparati tecnologici.

Nel caso di coperture inclinat3 e con pendenza superiore al 30 per cento deve essere aggiunta, ai fini del computo dell'altezza massima (Hmax), la maggiore altezza raggiunta al colmo dalla falda inclinata rispetto all'altezza raggiungibile con la pendenza del 30 per cento.

Sono esclusi dal computo dell'altezza massima (Hmax) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, ai sensi delle norme in materia, è permesso derogare, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dal Regolamento Edilizio, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

2. Per gli edifici di un solo piano costituiti da unità immobiliari di cui all'art. 2 comma 11, ad uso residenziale, è prescritta l'altezza massima in gronda di m. 4,80. La disposizione si applica anche agli edifici con più piani, limitatamente alle porzioni ad un solo piano.

3. Per gli edifici non costituenti le unità immobiliari di cui all'art. 2 comma 11, ove non diversamente disciplinato, è prescritta l'altezza massima in gronda di m. 3,00.

4. Per interventi sugli edifici esistenti aventi altezza in gronda superiore a quella di cui ai commi 2 e 3 è ammesso il mantenimento dell'altezza in gronda esistente.

Art. 24 Volume

1. Ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione e del contributo per il costo di costruzione, nonché ai fini del computo degli standard e più in generale per quanto attiene all'applicazione delle presenti norme, il volume di un fabbricato è calcolato moltiplicando la Superficie Utile Lorda (Sul) per un'altezza convenzionale di m. 3,50 per le destinazioni d'uso commerciale al dettaglio, commerciale all'ingrosso e depositi, industriale ed artigianale, di m. 3,00 per le altre destinazioni d'uso. Per gli spazi di cui all'art. 19, comma 3, lettere a), d), e), f), g) ed h), comma 4, lettere f), h) ed m), comma 6, lettere a) e b), misurati al lordo degli elementi verticali quali pareti perimetrali, tramezzi interni, vani scale, l'altezza convenzionale è m.1,00.

2. Ai fini della determinazione delle percentuali di cui all'art. 135, comma 2, lett. e) della L.R. 65/2014, rileva il volume geometrico della costruzione, calcolato con le modalità previste dal Regolamento Edilizio per la determinazione della sagoma.
Ai fini della qualificazione degli interventi edilizi, quando la L.R. 65/2014 fa riferimento al volume, rileva il volume geometrico della costruzione, calcolato con le modalità previste dal Regolamento Edilizio per la determinazione della sagoma.

Art. 25 Distanze dai confini di proprietà

1. Negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, nelle addizioni volumetriche e negli interventi modificativi della sagoma esistente, ivi compresi anche gli interventi di ristrutturazione edilizia, sono rispettate le distanze minime di cui ai successivi commi.

2. Nel territorio urbanizzato di cui al Titolo VI è prescritta la distanza minima di m. 5,00 dai confini di proprietà; nei sottosistemi P e nell'ambito del tessuto produttivo r, la distanza minima dai confini di proprietà è m. 6,00. Sono ammesse distanze inferiori in caso di specifici accordi tra privati ed in caso di servitù costituite.)

3. Negli interventi di ristrutturazione edilizia e di addizione volumetrica, quando non si costituiscono nuove unità immobiliari, nonché negli interventi pertinenziali, non è prescritta la distanza minima dai confini di proprietà.

4. Negli interventi di sostituzione edilizia è ammesso il mantenimento delle distanze preesistenti.

5. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate al comma 2 purché tali distanze risultino uguali o superiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, senza tener conto di costruzioni aggiuntive successive al 31/12/1942:

  1. a) all'interno delle zone classificate "A" dal D.M. 1444/68;
  2. b) all'interno delle aree degli edifici specialistici, ville ed edilizia rurale di pregio di cui agli articoli 58 e 72;
  3. c) all'interno delle aree dei centri antichi ed aggregati di cui all'art. 73.

6. Nel territorio rurale di cui al Titolo VII, non è prescritta la distanza minima dai confini.

Art. 26 Distanze minime dalle strade

1. Per gli assi stradali compresi nei sottosistemi M0, M1, M2, M3, sono istituite fasce di rispetto dal confine stradale, all'interno delle quali non sono possibili nuove costruzioni, ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali, ampliamenti fronteggianti le strade, gli annessi per l'agricoltura amatoriale, i manufatti precari di cui al DPGR N. 63R/2016 nonché i piccoli manufatti accessori collocati nelle aree di pertinenza degli edifici di cui all'art. 12 punto 6 lettera c) del RE, secondo la seguente tabella:

STRADE DENTRO I CENTRI ABITATI (C.d.S.) FUORI I CENTRI ABITATI (C.d.S.)
M0Autostrada-60 m. (3)
M1S.G.C. Due Mari, Raccordo Autostradale20 m.40 m.(3)
M2Tangenziale20 m.-
SS 71 Umbro Casentinese, SS 73 Senese Aretina, SS 69 Valdarno, SP 43 Libbia, SP 44 della Catona, SP 01 Setteponti, SP 21 Pescaiola, Via Romana5 m. (2)30 m.(1)(3)
Ristradella, Stradone Cà de Cio, Via Chiarini, Via Colombo5 m. (2)20 m. (2)(3)
M3Via Tarlati, Via V. Veneto, Via Masaccio, Via Mecenate, Via R. Sanzio5 m. (2)5 m. (2)
Fino all'approvazione della classificazione funzionale delle strade ai sensi del Codice della Strada, ad esclusione delle strade già classificate dal presente Regolamento Urbanistico come M0, M1, M2, M3, per tutte le altre strade valgono, in via transitoria, le seguenti prescrizioni relative alle distanze dal confine stradale da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e negli ampliamenti fronteggianti le strade.
Altre strade statali o regionali5 m. (2)30 m. (1)(3)
Altre strade provinciali o comunali5 m. (2)20 m. (2)(4)
Altre strade di uso pubblico5 m. (2)5 m. (2)
(1) sugli edifici esistenti posti ad una distanza non inferiore a 10 m sono ammessi le addizioni che non comportano un avanzamento verso il fronte stradale.
(2) laddove esistano allineamenti omogenei dei fabbricati lungo strada, nel centro abitato, nuovi edifici o interventi che modificano la sagoma degli edifici esistenti potranno essere realizzati salvaguardando l'allineamento stradale costituito da edifici presenti in lotti contigui. Sugli edifici esistenti, fuori e dentro il centro abitato, sono ammesse le addizioni che non comportano un avanzamento verso il fronte stradale.
(3) si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 comma 3 del DPR 495/92.
(4) si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 comma 3 del DPR 495/92 per le strade di tipo C

2. È ammesso il trasferimento volumetrico di cui all'art. 32 comma 4 per gli edifici esistenti compresi all'interno della fascia di rispetto di cui al comma 1 del presente articolo, se questa è superiore a 20 m e se su tali edifici sono consentiti gli interventi di sostituzione edilizia.

3. Negli interventi di cui al comma 2 è prescritta la messa a dimora di barriere vegetali.

4. All'interno dei centri abitati, per le strade appartenenti al sistema M3, non sono previste distanze minime per le addizioni di cui all'art. 29 comma 3.

5. Le distanze dal confine stradale, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

STRADE DENTRO I CENTRI ABITATI (C.d.S.) FUORI I CENTRI ABITATI (C.d.S.)
M0Autostrada3 m.5 m.
M1S.G.C. Due Mari, Raccordo Autostradale2 m.5 m.
M2Tangenziale2 m.5 m.
SS 71 Umbro Casentinese, SS 73 Senese Aretina, SS 69 Valdarno, SP 43 Libbia, SP 44 della Catona, SP 01 Setteponti, SP 21 Pescaiola, Via Romana, Ristradella, Stradone Cà de Cio, Via Chiarini, Via Colombo,0 m.3 m.
M3Via Tarlati, Via V. Veneto, Via Masaccio, Via Mecenate, Via R. Sanzio0 m.3 m.

6. Fino all'approvazione della classificazione funzionale delle strade ai sensi del Codice della Strada, relativamente alle recinzioni, fuori dai centri abitati, per le strade diverse da quelle di cui alla tabella del comma 5, è prescritto quanto dettato dall'art. 26, commi 7 e 8, del DPR n. 495/1992.

7. Le distanze di cui ai commi precedenti sono misurate con le modalità previste dal Codice della Strada.

8. Nelle fasce di rispetto di cui al presente articolo sono ammessi gli interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie.

Art. 27 Interventi sul patrimonio edilizio esistente

1. La disciplina di cui agli artt. 134, 135 e 136 della L.R. 65/2014 è integrata con le disposizioni di cui agli artt. 28, 29, 30, 31. Sul patrimonio edilizio esistente sono sempre consentiti gli interventi di:

  1. a) attività edilizia libera, fatti salvi i divieti o le limitazioni previsti dalle presenti norme o dal Regolamento Edilizio;
  2. b) manutenzione straordinaria, anche se comportante frazionamento delle unità immobiliari, ivi compreso l'adeguamento/miglioramento antisismico, fatti salvi i divieti o le limitazioni previsti dalle presenti norme o dal Regolamento Edilizio e senza incremento di volume.
  3. c) superamento delle barriere architettoniche ed adeguamento degli immobili alle esigenze dei disabili;
  4. d) demolizione non preordinata alla ricostruzione, ad eccezione degli edifici per i quali sono prescritti interventi di restauro e risanamento conservativo;
  5. e) recupero abitativo dei sottotetti di cui alla L.R. 5/2010 in conformità all'art. 87 del presente regolamento.
  6. f) gli interventi comunque denominati finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica.

1 bis. gli interventi che prevedono incremento di SUL su consistenze volumetriche realizzate ai sensi del presente regolamento sono ammessi nel rispetto dei parametri edificatori attribuiti dallo stesso;

2. Per le aree e gli edifici con destinazione a servizi ed attrezzature di uso pubblico e interesse generale, di cui all'art. 15, ad esclusione dei casi per i quali sia indicato con apposita sigla lo specifico intervento prescritto, sono ammessi tutti gli interventi che si rendano necessari in ragione delle funzioni e delle attività svolte, compresi quelli di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, addizione volumetrica e nuova edificazione.

3. Se non diversamente specificato, quando sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia, sono ammessi anche gli interventi pertinenziali di cui all'art. 135, comma 2, lett. e), della L.R. 65/2014.

4. Nell'ambito del territorio extraurbano è ammessa la ricostruzione di edifici totalmente o parzialmente distrutti (ruderi), mediante interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'art. 134, c. 1, lett. h), punto 4), della L.R. 65/2014, a condizione che sia presentata documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza ed alla consistenza planivolumetrica dei fabbricati originari; in tale caso la ricostruzione si intende come fedele riproposizione dei volumi preesistenti, con le modalità degli interventi di restauro.

5. Gli interventi di cui al comma 4, si attuano con piano urbanistico attuativo (Piano di Recupero), se coerente con il Regolamento Urbanistico, per la riqualificazione dei contesti storici, architettonici ed ambientali.

6. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, si attuano attraverso piano urbanistico attuativo.

7. Ove non diversamente disciplinato, è sempre consentito il mantenimento delle destinazioni d'uso esistenti, anche se in contrasto con quelle ammesse dal presente Regolamento; in tal caso sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia su sedime di pertinenza, purchè non comportino aumento delle unità immobiliari. Nell'ambito del territorio rurale di cui al titolo VII, in caso di cessazione di attività industriali e artigianali insalubri che recano disturbo alla residenza, non è ammesso l'insediamento di nuove attività diverse da quella cessata.

8. Gli incrementi di Sul derivanti da interventi di addizione volumetrica, non sono cumulabili con gli ampliamenti effettuati ai sensi della Legge Regionale 24/09.

9. Nelle aree per la riduzione del rischio idraulico di cui all'art. 38 "Ce" - Casse di espansione, "In" - Invasi e "Cs" - Canali di salvaguardia, è vietata qualunque trasformazione morfologica che incida sul regime idraulico; fermo restando quanto previsto all'art. 32 commi 1, 2, 3, negli edifici esistenti sono ammessi solo gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.

10. Negli spazi scoperti di uso privato individuati con la sigla Vpr, sono ammesse le sistemazioni di suolo e le recinzioni. Negli edifici esistenti e relative aree di pertinenza, sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia. Negli edifici riconducibili ad unità immobiliari di cui all'art. 2 comma 11, negli interventi di sostituzione edilizia è ammesso un incremento di Sul fino al 20%.

10 bis. In riferimento alla L.R. 65/2014, quando nelle presenti norme sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia, sono ammessi gli interventi di:

  • - ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'art. 135, comma 2, lettera d);
  • - addizione volumetrica di cui all'art. 134, comma 1, lettera g) di cui all'art. 29 delle presenti norme;
  • - addizione volumetrica di cui all'art. 134, comma 1, lettera g), che non comporta incremento di superficie (Sua o Snr di cui al D.P.G.R. 64/R/2013);
  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'art. 134, comma 1, lettera h), punto 1).

In riferimento alla L.R. 65/2014, quando nelle presenti norme sono ammessi gli interventi di sostituzione edilizia, sono ammessi gli interventi di:

  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'art. 134, comma 1, lettera h), punti 2) e 3);
  • - sostituzione edilizia di cui all'art. 134, comma 1, lettera l) della L.R. 65/2014.

Art. 28 Disposizioni in merito agli interventi di restauro (re) e risanamento conservativo (rc)

1. Per gli interventi sugli edifici individuati con la sigla (rc) e (re) e comunque in tutti i casi in cui viene fatto riferimento all'intervento di restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 135 della L.R. 65/2014, il Regolamento Edilizio definisce le prescrizioni da seguire.

2. Sono ammessi incrementi di Sul per la realizzazione di piani ammezzati, soppalchi e le addizioni di cui all'art. 29 comma 3 purchè sia documentato quanto prescritto dall'art. 81 della L.R. 1/05.

3. Sui volumi secondari presenti nelle aree di pertinenza degli edifici principali, se realizzati con materiali ed elementi formali e decorativi che non presentano alcun valore storico architettonico, sono consentiti anche interventi di ristrutturazione edilizia senza incremento di Sul.

4. I manufatti di cui all'art. 19 comma 3, lettere f), g) ed i), comma 4, lettere i) ed n), sono ammessi purchè sia documentato quanto prescritto dall'art. 81 della L.R. 1/05.

5. I progetti per le sistemazioni esterne, compresa la realizzazione di piscine scoperte o di altre attrezzature sportive private, documentano gli elementi di cui al comma 1 dell'art. 81 della L.R. 1/05.

Art. 29 Disposizioni in merito agli interventi di ristrutturazione edilizia (ri) e ristrutturazione edilizia di tipo limitato (ril)

1. Per gli edifici individuati con la sigla (ri) o (ril), e comunque in tutti i casi in cui viene fatto riferimento all'intervento di ristrutturazione edilizia o di ristrutturazione edilizia di tipo limitato, valgono le seguenti prescrizioni.

2. Le addizioni volumetriche di cui all'art. 134 comma 1 lettera g) della L.R. 65/2014, non possono comportare nel loro complesso un incremento della Superficie Utile lorda (Sul) superiore al 5% o a mq 30. Tale limite è elevato a:

  1. a) al 10% o a mq 40 nel caso di adeguamento dell'intero edificio o dell'intera unità immobiliare alla normativa vigente per il contenimento dei consumi energetici;
  2. b) al 15% o a mq 50 se l'intero edificio è oggetto di un intervento di adeguamento alla vigente disciplina sismica o ad un intervento di miglioramento sismico che garantisca il raggiungimento di un livello minimo di sicurezza non inferiore a 0,4 (indice di rischio come definito dalla Direttiva regionale D.2.9 del luglio 2011 allegata al D.D.R. 3421/2011 del 12/08/2011). Qualora l'edificio nella sua configurazione iniziale abbia il coefficiente >0,4 l'intervento di miglioramento deve garantire l'incremento del coefficiente in misura non inferiore al 10%. Il titolo abilitativo contiene gli atti che attestano il raggiungimento del livello minimo di sicurezza;
  3. c) al 20% o a mq 60 in caso di esecuzione combinata degli interventi di cui ai punti a) e b), oppure se l'intero edificio è oggetto di un intervento atto a rendere lo stesso off-grid;.

3. Per gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, e per le attività turistico ricettive, sono altresì ammesse addizioni volumetriche finalizzate all'incremento della capacità ricettiva, fino al 20% della Sul esistente; tali addizioni, che comunque non potranno essere oggetto di trasformazioni future che ne modifichino le caratteristiche, sono eseguite nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

  1. a) devono caratterizzarsi quali strutture temporanee, ancorchè finalizzate a soddisfare esigenze non transitorie o stagionali;
  2. b) l'installazione del manufatto e le relative opere di ancoraggio non devono comportare alcuna alterazione morfologica dello stato dei luoghi;
  3. c) utilizzo di materiali di tipo leggero, preferibilmente in legno o metallo, evitando materiali di recupero non coerenti con le caratteristiche architettoniche e decorative dell'edificio e degli spazi aperti;
  4. d) le eventuali tamponature perimetrali devono essere prevalentemente trasparenti e facilmente asportabili;
  5. e) sottoscrizione di atto d'obbligo per la rimozione ed il ripristino dello stato dei luoghi alla cessazione dell'attività.

3 bis. Per gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e per le attività turistico ricettive sono ammesse addizioni volumetriche finalizzate all'incremento della capacità ricettiva, su spazi pubblici, in ubicazioni compatibili con le caratteristiche dimensionali ed ambientali, da disciplinare con apposite convenzioni.

4. Per le attività industriali/artigianali e commerciali all'ingrosso, le addizioni volumetriche sono contenute nel 20% della Sul esistente. Nell'ambito degli interventi sugli edifici collocati al di fuori del territorio urbano le addizioni volumetriche non possono comunque essere superiori a mq. 100.

5. Le autorimesse pertinenziali rispettano i parametri di cui all'art. 19 comma 3 lettere f) e g). Ai soli fini degli interventi pertinenziali in ambito extraurbano non costituisce discontinuità del resede la presenza di viabilità privata di uso pubblico.

6. I limiti dimensionali di cui al comma 2 non si applicano al rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile, nel rispetto dell'art. 2, comma 3 bis della L.R. 5/2010;

7. Le addizioni volumetriche di cui ai commi 2, 3 e 4 si attuano "una tantum", anche per fasi successive, fino al raggiungimento dei relativi limiti, in riferimento alle unità immobiliari degli edifici esistenti.

8. Negli edifici individuati con la sigla (ril) e comunque in tutti i casi in cui viene fatto riferimento all'intervento di ristrutturazione edilizia di tipo limitato, le addizioni volumetriche, nei limiti di cui ai precedenti commi, sono realizzate in coerenza con i caratteri architettonici, decorativi dell'edificio e degli spazi aperti. Sui volumi secondari presenti nelle aree di pertinenza degli edifici principali soggetti a ristrutturazione edilizia di tipo limitato, se realizzati con materiali ed elementi formali e decorativi che non presentino alcun valore storico architettonico, sono ammessi anche interventi di ristrutturazione edilizia, senza incremento di Sul.

9. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo limitato assicurano il mantenimento dell'integrità architettonica e compositiva degli elementi che ne qualificano il valore. I prospetti di carattere unitario e compiuto non sono modificati tranne che per il ripristino dell'assetto originario. Sono ammessi interventi di demolizione e di fedele ricostruzione se realizzati in coerenza con i caratteri architettonici e decorativi dell'edificio e solo nel caso di comprovate esigenze strutturali.

10. Gli incrementi di Sul di cui al presente articolo sono ammessi anche sugli interventi di nuova edificazione, purché i lavori siano iniziati entro la data di entrata in vigore del Regolamento Urbanistico.

11. Nell'ambito del territorio urbano sono ammessi gli interventi pertinenziali, ancorchè classificati come nuova edificazione ai sensi dell'art. 134 comma 1 lettera a) della L.R. 65/14, per effetto del superamento del limite di cui all'art. 135 comma 2 lettera e) della stessa, nel rispetto dei limiti del presente articolo e del regolamento edilizio.

Art. 30 Disposizioni sugli interventi di sostituzione edilizia (se)

1. Negli edifici individuati con la sigla (se) e comunque in tutti i casi in cui viene fatto riferimento all'intervento di sostituzione edilizia, tali interventi sono consentiti con le precisazioni di cui ai successivi commi.

2. Nel caso in cui è prevista una diversa collocazione dell'edificio, questo deve essere localizzato all'interno dello stesso lotto, se in ambito del territorio urbano, o nel resede di pertinenza degli edifici esistenti e comunque ad una distanza non superiore a 20 metri dall'edificio da sostituire, se in territorio rurale. Per gli immobili ubicati nel resede di pertinenza di un edificio classificato come unità immobiliare, la nuova collocazione, nell'ambito del resede, potrà altresì prevedere una distanza non superiore a 20 m dall'unità immobiliare stessa. Nell'ambito del territorio rurale negli interventi di sostituzione edilizia è mantenuta l'unitarietà della funzione comune del resede di pertinenza e non sono consentite recinzioni o partizioni all'interno di tale area e non costituisce discontinuità del resede la presenza di viabilità privata.

3. Fatte salve disposizioni diverse del presente Regolamento Urbanistico, l'intervento di sostituzione edilizia è effettuato senza incremento della Sul esistente.

4. L'intervento di sostituzione edilizia, se non diversamente specificato, prevede la completa demolizione dell'edificio da sostituire, ovvero di porzione distinta, riconoscibile ed autonoma strutturalmente.

5. Quando nelle presenti norme viene fatto riferimento alla sostituzione edilizia su sedime di pertinenza si intende che almeno il 50% del sedime dell'edificio originario è occupato dal sedime del nuovo edificio.

6. Nell'ambito del territorio urbanizzato il trasferimento parziale di Sul in addizione agli edifici esistenti tra lotti contigui all'interno dello stesso sottosistema, è equiparato ad un intervento di sostituzione edilizia; in tale caso non valgono le disposizioni di cui ai commi 2 e 4.

Art. 31 Disposizioni sugli interventi di addizione volumetrica diversi da quelli di cui all’art. 29

1. Quando si fa riferimento all'intervento di addizione volumetrica, gli interventi di cui all'art. 134, lettera g), della L.R. 65/2014, diversi da quelli di cui all'art. 29, sono consentiti con le precisazioni di cui ai commi successivi.

2. La Sul sulla quale applicare la percentuale di incremento ammessa è quella dell'edificio esistente. Tale incremento si attua una tantum, anche per fasi successive, fino al raggiungimento della massima superficie concessa.

3. Salvo diversa specificazione la percentuale di incremento è in ogni caso comprensiva delle quantità delle addizioni volumetriche di cui all'art. 29 commi 2 e 4, che quindi non possono cumularsi tra di loro.

Art. 32 Disposizioni su trasferimenti volumetrici

1. È ammesso il trasferimento volumetrico degli immobili presenti nella fascia di rispetto di cui al R.D. 523/1904 con le modalità di cui all'art. 79 o in area limitrofa più prossima esterna a tale fascia di rispetto.
È ammesso altresì il trasferimento volumetrico degli immobili presenti nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua individuati dal reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012 il cui tracciato sia effettivamente presente sul posto, ovvero sia stato oggetto di variazione debitamente autorizzata, con le modalità di cui all'art.79 o nell'area limitrofa più prossima esterna a tale fascia di rispetto.

L'area limitrofa dovrà essere individuata:

  • - all'interno dello stesso sottosistema e tipo insediativo se in ambito urbano;
  • - all'interno del sottosistema e variante di paesaggio se in ambito extraurbano;
  • - all'interno di un ambito con fattibilità idraulica inferiore alla classe I4.

Al fine di incentivare la delocalizzazione degli immobili presenti nella fascia di rispetto del R.D. 523/1904 e del reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012 è ammesso un incremento fino al 40% della Sul esistente. Per gli immobili presenti nelle fasce di rispetto di cui al R.D. 523/1904 e alla L.R. 79/2012 è ammesso il cambio d'uso alle condizioni dell'art. 70 ovvero a quelle stabilite per l'ambito urbano.

2. I trasferimenti di cui al comma 1 sono ammessi anche per gli immobili ricadenti in aree con fattibilità idraulica 4, e nelle aree per la riduzione del rischio idraulico di cui all'art. 38, individuate con le sigle Ce: Casse di espansione, In: invasi e Cs: Canali di salvaguardia e nelle aree a fattibilità geomorfologica 4.

3. Gli interventi di cui al presente articolo non sono consentiti sugli edifici, per i quali il Regolamento Urbanistico prescrive un intervento di risanamento conservativo o di restauro e sugli immobili vincolati ai sensi del titolo II della parte II del decreto legislativo 42/04. I volumi trasferiti di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere collocati in aree al di fuori delle fasce di rispetto di cui all'art.142 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio e al di fuori delle zone interessate da provvedimenti di tutela ai sensi dell'art.136 dello stesso codice. In alternativa i trasferimenti volumetrici di cui al presente articolo potranno rimanere all'interno di dette aree vincolate previo parere della Soprintendenza.

4. Abrogato.

5. Per gli edifici a destinazione commerciale all'ingrosso, ubicati nei tessuti pianificati privi di aree a standard (b) di cui all'art. 46, sono ammessi gli interventi di trasferimento volumetrico con le modalità di cui all'art. 79, con incremento della Sul oggetto di trasferimento del 40%; tale intervento è subordinato alla riconversione dell'area liberata dai volumi trasferiti e delle relative aree di pertinenza, in nuove dotazioni a standard quali verde pubblico e parcheggi.

6. Per gli edifici ubicati nei tessuti non pianificati a impianto lineare chiuso (e) di cui all'art. 49, gli interventi di sostituzione edilizia e di ristrutturazione urbanistica che liberino la corte interna all'isolato, potranno essere effettuati anche mediante trasferimento volumetrico con le modalità di cui all'art. 79 e con incremento della Sul del 40%.

7. Per gli edifici ubicati negli insediamenti che non costituiscono tessuto (l) di cui all'art. 53, negli insediamenti che non costituiscono tessuto (m) di cui all'art. 54, è consentito il trasferimento volumetrico con le modalità di cui all'art. 79, con un incremento del 40% della Sul esistente.

8. Per gli immobili di cui all'art. 70 commi 3, 4 e 5, è consentito il trasferimento volumetrico, con le modalità di cui all'art. 79, con un incremento del 30% della Sul esistente. Per gli interventi di cui all'art. 70 comma 10 lett. a) è ammesso il trasferimento volumetrico degli edifici di cui all'art. 70 commi 3, 4, 5 e dell'art. 71.

9. Per gli interventi relativi al riutilizzo dei grandi manufatti di cui all'articolo 71, il piano attuativo può prevedere il recupero del 100% delle Sul demolite e non ricostruite, da utilizzarsi per gli interventi di trasferimento volumetrico con le modalità di cui all'art.79.

10. Per gli immobili di cui all'art. 74, non soggetti a ristrutturazione edilizia di tipo limitato (ril) o di restauro e risanamento conservativo (re e rc) e per le superfetazioni di edifici soggetti a ristrutturazione edilizia di tipo limitato (ril) o di restauro e risanamento conservativo (re e rc), è ammesso, con intervento diretto, il trasferimento volumetrico con le modalità di cui all'art. 79, fino al 100% della Sul.

11. Le quantità aggiuntive di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si sommano agli eventuali incrementi di Sul già ammessi dal presente Regolamento per interventi di sostituzione edilizia o di addizione volumetrica.