Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 8 Disposizioni generali

1. Le disposizioni relative all'uso del territorio sono riferite ai differenti sistemi, articolati in sottosistemi ed ambiti, così come risultano rappresentati nelle Tavole di progetto "Usi del suolo e modalità d'intervento ed attuazione".

2. I passaggi dall'una all'altra delle funzioni di cui all'art. 59 della L.R. 1/05, sono considerati mutamenti di destinazione d'uso soggetti a titolo abilitativo se accompagnati da opere edilizie. In caso di uso promiscuo di un'unità immobiliare, pur rimanendo la destinazione d'uso quella prevalente in termini di superficie utile, le funzioni insediabili devono essere compatibili con le destinazioni d'uso del sistema o sottosistema di riferimento.

3. In caso di passaggio dall'una all'altra delle funzioni, in assenza di opere edilizie, il mutamento di destinazione d'uso è oneroso, se comporta incremento di carico urbanistico, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Destinazione attuale Destinazione di progetto Titolo legittimante Onerosità
ResidenzialeAltra destinazioneS.C.I.A.SI (se incrementa il carico urbanistico)
Altra destinazioneResidenzialeComunicazioneNO
Altra destinazione non compatibile con il sottosistemaAltra destinazione compatibile con il sottosistemaComunicazioneNO
Altra destinazione compatibile con il sottosistemaAltra destinazione compatibile con il sottosistemaS.C.I.A.SI (se incrementa il carico urbanistico)
AgricolaAltra destinazione compatibile con il sottosistemaS.C.I.A.SI

Art. 9 Residenziale (R)

1. La destinazione d'uso residenziale R comprende: civile abitazione, collegi, strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione (affittacamere, case e appartamenti per vacanze, residenze d'epoca).

Art. 10 Attività industriali e artigianali

1. Sono attività dirette alla produzione e trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi. L'attività artigianale è definita dalla L.R. 53 del 28/10/2008.

2. Le attività industriali e artigianali, che non recano disturbo alla residenza, sono le attività non insalubri e quelle individuate dalla D.G.C. 1352/1999 ancorché attività insalubri di prima e seconda classe.

Art. 11 Attività commerciali

1. La destinazione d'uso per attività commerciali è definita dalla L.R. n. 28/2005 (Codice del Commercio), ed è articolata in:

  1. Tc1: esercizi di vicinato, esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e tutte le altre attività commerciali al dettaglio diverse dalle medie e grandi strutture di vendita;
  2. Tc2: medie strutture di vendita;
  3. Tc3: grandi strutture di vendita.

2. Quando è ammessa l'articolazione Tc2 sono ammesse anche le attività di cui alla sigla Tc1. Quando è ammessa l'articolazione Tc3 sono ammesse anche le attività di cui alle sigle Tc1 e Tc2.

3. La superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva al dettaglio di merci ingombranti e a consegna differita è calcolata con le modalità di cui all'art 21 bis della L.R. 28/2005 (Codice del Commercio).

Art. 12 Attività commerciali all'ingrosso

1. Le attività commerciali all'ingrosso e depositi sono quelle dirette ad acquistare merci e rivenderle ad altri commercianti, ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande.

2. Quando è ammessa l'attività commerciale all'ingrosso è consentito l'esercizio congiunto dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, ferma restando la destinazione d'uso dell'unità immobiliare commerciale al dettaglio in presenza di attività di vendita congiunta. La superficie di vendita calcolata con le modalità di cui all'art 21 della L.R. 28/2005 (Codice del Commercio), non deve essere superiore a mq 1.500. Gli interventi devono garantire la dotazione di parcheggi di cui all'art. 5 comma 6 del presente regolamento.

Art. 13 Attività turistico ricettive

1. La destinazione d'uso per attività turistico ricettive è articolata in strutture ricettive gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità, ivi compresi esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ancorché non ad uso esclusivo dell'attività ricettiva, se inseriti all'interno del complesso degli immobili. L'attività predetta è definita dal D.lvo 79 del 23/05/2011 (Codice del Turismo) e dalla L.R. 42 del 23/03/00.

2. Salvo diversa disposizione del presente Regolamento, le attività turistico ricettive non includono i campeggi, i villaggi turistici e le aree di sosta.

Art. 14 Attività direzionali e di servizio

1. La destinazione d'uso direzionale e di servizio di cui all'art. 99 comma 1 lettera e) della LR n. 65/2014 sono quelle diverse da quella agricola e funzioni connesse e da quelle di cui agli artt. 9, 10, 11, 12, 13 del presente Regolamento urbanistico. Comprende altresì le attività di agenzia di affari, di cui al RD 773/1931.

Art. 15 Servizi e attrezzature di uso pubblico

1. La destinazione d'uso a servizi ed attrezzature di uso pubblico e di interesse generale comprende quelle di cui all'art. 3 e quelle definite come opere di urbanizzazione secondaria dall'art. 62 comma 5 della L.R. 65/14, escluse le altre attività di servizio di cui all'art. 14.

Art. 16 Spazi scoperti di uso privato

1. Gli spazi scoperti di uso privato sono individuati con la sigla Vpr verde privato e sono le aree del territorio urbanizzato non comprese nei tessuti insediativi e non destinate all'edificabilità.