Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 74 Piani di recupero e progetti unitari convenzionati in edifici specialistici, ville ed edilizia rurale di pregio e centri antichi ed aggregati

1. Nell'ambito delle schede normative così come disciplinate dagli artt. 72 e 73, previo piano di recupero, è possibile effettuare la riorganizzazione complessiva dei volumi alle seguenti condizioni:

  1. a) il PdR deve riguardare l'intero ambito individuato dalla scheda di cui all'art. 72, essere prioritariamente finalizzato alla valorizzazione del patrimonio edilizio di pregio, e coordinare tutti gli interventi sugli edifici esistenti compreso eventuali adeguamenti delle opere di urbanizzazione, sugli spazi esterni, sulle pertinenze in maniera funzionale ad un corretto inserimento ambientale ed in coerenza con il contesto;
  2. b) è ammesso il cambio d'uso se non espressamente vietato dalla scheda normativa;
  3. c) è ammessa la collocazione di nuovi edifici, derivanti da interventi di sostituzione edilizia, anche in aree contigue esterne al perimetro della scheda normativa, se tali interventi sono finalizzati alla valorizzazione ed alla salvaguardia dell'intorno e dell'area di pertinenza visiva degli edifici di pregio;
  4. d) gli interventi di restauro e risanamento conservativo (re e rc), su edifici individuati come invarianti strutturali nella tav. C.02 del PS, sono confermati e realizzati in via prioritaria o contestuale ad altre trasformazioni, fatta salva la possibilità di intervenire sulle superfetazioni.
  5. e) la convenzione dovrà prevedere espressamente l'impegno prioritario da parte del privato ad attuare gli interventi di recupero previsti per il patrimonio edilizio di pregio ed eventuale adeguamento delle opere di urbanizzazione.

1. bis Nell'ambito delle schede normative così come disciplinate dagli artt. 72 e 73, è consentita l'attivazione di un progetto unitario convenzionato di cui alla L.R. 65/14 alle seguenti condizioni:

  1. a) il PUC deve riguardare l'intero ambito individuato dalla scheda di cui all'art. 72, essere finalizzato alla valorizzazione del patrimonio edilizio di pregio, e coordinare tutti gli interventi sugli edifici esistenti, sugli spazi esterni compreso eventuali adeguamenti delle opere di urbanizzazione e sulle pertinenze, in maniera funzionale ad un corretto inserimento ambientale ed in coerenza con il contesto;
  2. b) è ammesso il cambio d'uso se non espressamente vietato dalla scheda normativa;
  3. c) gli interventi di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia limitata (re, rc e ril) sono confermati e realizzati in via prioritaria o contestuale agli altri interventi rilevando per gli stessi i presupposti di interesse pubblico.
  4. d) la convenzione dovrà prevedere espressamente l'impegno prioritario da parte del privato ad attuare gli interventi di recupero previsti per il patrimonio edilizio di pregio ed eventuale adeguamento delle opere di urbanizzazione.

2. È ammesso, anche senza la redazione del piano di recupero, il trasferimento volumetrico alle condizioni di cui all'art. 32 comma 10.