Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 65 Manufatti precari, serre temporanee e serre con copertura stagionale di tipo aziendale

1. Abrogato

2. I manufatti precari, le serre temporanee e le serre con copertura stagionale di tipo aziendale per lo svolgimento delle attività delle aziende agricole sono ammessi nei sottosistemi V1, V2, V3, V3.1, V3.2, V3.3, V4 ad esclusione delle aree individuate come boschi ai sensi della L.R. 39/2000 e del relativo regolamento di attuazione a condizione che non comportino alcuna trasformazione permanente del suolo.

3. I manufatti precari per lo svolgimento delle attività delle aziende agricole, hanno le seguenti caratteristiche:

  1. 1) sono costituiti da un unico corpo di fabbrica, ad un solo livello, di forma semplice e regolare;
  2. 2) sono realizzati con strutture in materiale leggero, ad esclusione dei materiali di recupero;
  3. 3) non comportano opere di fondazione di tipo continuo, escluso i plinti isolati e le opere di ancoraggio;
  4. 4) non possiedono dotazioni che ne consentono l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario e temporaneo.

4. Le serre temporanee e le serre con copertura stagionale per lo svolgimento dell'attività delle aziende agricole, sono realizzate con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorate a terra, con Sul massima di mq 500.

5. L'installazione delle serre di cui al comma 4, riferita alla durata del ciclo produttivo, ancorchè superiore all'anno, è consentita a condizione che:

  1. a) il materiale utilizzato consenta il passaggio della luce;
  2. b) l'altezza massima non sia superiore a 4,00 m in gronda e a 7,00 m al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l'altezza del culmine;
  3. c) le distanze minime non siano inferiori a:
    1. 1) 5,00 m dalle abitazioni esistenti sul fondo;
    2. 2) 10 m da tutte le altre abitazioni, ovvero 5,00 m se la serra è priva di aperture nel lato prospiciente l'abitazione;
    3. 3) 3,00 m dai confini di proprietà se l'altezza al culmine è superiore a 5,00 m, 1,50 m dai confini di proprietà negli altri casi;
    4. 4) alle misure indicate all'art. 26 in merito alla distanza dalle strade.

6. All'installazione di serre con requisiti diversi da quelli indicati al presente articolo si applicano le disposizioni previste per gli annessi agricoli di cui all'art. 63.