Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 62 Tutele ed invarianti del territorio rurale. Divieto di nuovi edifici rurali: edifici rurali ad uso abitativo e annessi agricoli

1. Il presente articolo individua le aree nelle quali è vietata la costruzione di nuovi edifici rurali (edifici rurali ad uso abitativo e nuovi annessi agricoli) e prevale rispetto a quanto indicato agli artt. 63 e 64.

2. Non sono consentiti nuovi edifici rurali ad uso abitativo ed annessi agricoli:

  • * nelle aree individuate come aree terrazzate e ciglionamenti (te);
  • * nelle aree contraddistinte con la sigla "A: aree di interesse ambientale";
  • * nelle aree individuate come "geotopi";
  • * nelle aree individuate come boschi ai sensi della L.R. 39/2000 e del relativo Regolamento di Attuazione

3. Non sono consentiti nuovi edifici rurali ad uso abitativo nelle aree contraddistinte con le seguenti sigle:

  • * "M: tutela paesistica dei centri antichi e degli aggregati";
  • * "S: tutela paesistica degli edifici specialistici";
  • * "U: tutela paesistica della struttura urbana".

4. Nelle aree contraddistinte con la sigla "M: tutela paesistica dei centri antichi e degli aggregati" e con la sigla "U: tutela paesistica della struttura urbana" gli annessi agricoli possono essere realizzati solo per lo sviluppo di aziende agricole con strutture già esistenti alla data di adozione del presente Regolamento Urbanistico, in prossimità delle stesse, e solo nel caso in cui ne risulti impossibile una diversa localizzazione.

5. Nelle aree contraddistinte con la sigla "S: tutela paesistica degli edifici specialistici e delle ville" gli annessi agricoli possono essere realizzati solo nei casi in cui la villa o l'edificio specialistico svolga anche la funzione di fattoria e sia dimostrata l'impossibilità di realizzare gli annessi al di fuori dell'area di pertinenza.

6. L'ammissibilità dell'intervento di cui al comma 5 è condizionata all'effettuazione delle seguenti analisi e valutazioni:

  1. a) analisi e valutazione storico-morfologica del complesso architettonico e delle sue varie parti costruite, del giardino formale, degli spazi aperti e degli elementi progettati (pomario, orto, barco, viali alberati, ecc.) nonché degli spazi agricoli più direttamente connessi con la villa o con l'edificio specialistico, da estendere, quantomeno, all'unità fondiaria comprendente la villa/edificio specialistico stesso;
  2. b) definizione degli ambiti da tutelare, restaurare o ripristinare ed individuazione dell'area di intervento a minore impatto percettivo e con i minori effetti di alterazione rispetto al complesso architettonico;
  3. c) simulazioni prospettiche;
  4. d) modalità architettoniche coerenti con il complesso architettonico e con gli spazi di pertinenza.