Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 42 Il sistema della Produzione

1. Il sistema della produzione è articolato nei sottosistemi P1, P2, P3, P4.

2. Nel sottosistema P1 - produttivo industriale sono ammesse le seguenti destinazioni:

  1. a) industriali ed artigianali di cui all'art. 10;
  2. b) commerciali di cui all'art. 11, limitatamente agli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
  3. c) commerciali all'ingrosso di cui all'art. 12 e commercio congiunto come definito dalla L.R. 28/2005;
  4. d) i servizi e le attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 15. Non sono ammesse le articolazioni Sa, Si, So ed Sr;
  5. e) gli asili aziendali.

3. Nel sottosistema P2 - produttivo commerciale sono ammesse le seguenti destinazioni:

  1. a) industriali ed artigianali di cui all'art. 10;
  2. b) commerciali di cui all'art. 11, limitatamente alla sigla Tc1. Le attività diverse dagli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande sono ammesse solo negli edifici esistenti, senza incremento di Sul;
  3. c) commerciali all'ingrosso di cui all'art. 12 e commercio congiunto come definito dalla L.R. 28/2005;
  4. d) turistico ricettive di cui all'art. 13, solo negli interventi di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica;
  5. e) direzionali di cui all'art. 14, senza incremento di Sul;
  6. f) i servizi e le attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 15. Non sono ammesse le articolazioni Si, So ed Sr;
  7. g) gli asili aziendali.

In caso di piano attuativo riferito ad un intero comparto urbanistico, senza incremento della Sul esistente, sono ammesse anche le attività commerciali di cui alla sigla Tc2 e non sono ammesse le attività industriali ed artigianali insalubri di prima classe.

4. Nel sottosistema P3 - produttivo residenziale sono ammesse le seguenti destinazioni:

  1. a) industriali ed artigianali di cui all'art. 10 che non rechino disturbo alla residenza;
  2. b) commerciali di cui all'art. 11, negli edifici esistenti limitatamente all'articolazione Tc1;
  3. c) commerciali all'ingrosso di cui all'art. 12 e commercio congiunto come definito dalla L.R. 28/2005;
  4. d) turistico ricettive di cui all'art. 13 solo negli interventi di sostituzione edilizia o di ristrutturazione urbanistica;
  5. e) direzionali di cui all'art. 14 negli edifici esistenti senza incremento di Sul;
  6. f) i servizi e le attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 15. Non sono ammesse le articolazioni Si ed So;
  7. g) gli asili aziendali.

In caso di piano attuativo riferito ad un intero comparto urbanistico, senza incremento della Sul esistente, sono ammesse anche le attività commerciali di cui alla sigla Tc2 non alimentari e la residenza; non sono ammesse le attività industriali ed artigianali insalubri di prima classe.

5. Nel Sottosistema P4 - aree specializzate sono ammesse le seguenti destinazioni:

  1. a) industriali ed artigianali di cui all'art. 10 e commercio congiunto come definito dalla L.R. 28/2005;
  2. b) commerciali di cui all'art. 11, limitatamente agli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
  3. c) i servizi e le attrezzature di uso pubblico di cui all'art. 15 ad esclusione delle articolazioni Si, Sd, So, Sr, Ss e Ps.

6. Negli edifici esistenti appartenenti al Sistema della Produzione e per i quali viene indicata la funzione esclusiva "R", è ammessa anche la destinazione residenziale; sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia.