Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 28 Disposizioni in merito agli interventi di restauro (re) e risanamento conservativo (rc)

1. Per gli interventi sugli edifici individuati con la sigla (rc) e (re) e comunque in tutti i casi in cui viene fatto riferimento all'intervento di restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 135 della L.R. 65/2014, il Regolamento Edilizio definisce le prescrizioni da seguire.

2. Sono ammessi incrementi di Sul per la realizzazione di piani ammezzati, soppalchi e le addizioni di cui all'art. 29 comma 3 purchè sia documentato quanto prescritto dall'art. 81 della L.R. 1/05.

3. Sui volumi secondari presenti nelle aree di pertinenza degli edifici principali, se realizzati con materiali ed elementi formali e decorativi che non presentano alcun valore storico architettonico, sono consentiti anche interventi di ristrutturazione edilizia senza incremento di Sul.

4. I manufatti di cui all'art. 19 comma 3, lettere f), g) ed i), comma 4, lettere i) ed n), sono ammessi purchè sia documentato quanto prescritto dall'art. 81 della L.R. 1/05.

5. I progetti per le sistemazioni esterne, compresa la realizzazione di piscine scoperte o di altre attrezzature sportive private, documentano gli elementi di cui al comma 1 dell'art. 81 della L.R. 1/05.