Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 27 Interventi sul patrimonio edilizio esistente

1. La disciplina di cui agli artt. 134, 135 e 136 della L.R. 65/2014 è integrata con le disposizioni di cui agli artt. 28, 29, 30, 31. Sul patrimonio edilizio esistente sono sempre consentiti gli interventi di:

  1. a) attività edilizia libera, fatti salvi i divieti o le limitazioni previsti dalle presenti norme o dal Regolamento Edilizio;
  2. b) manutenzione straordinaria, anche se comportante frazionamento delle unità immobiliari, ivi compreso l'adeguamento/miglioramento antisismico, fatti salvi i divieti o le limitazioni previsti dalle presenti norme o dal Regolamento Edilizio e senza incremento di volume.
  3. c) superamento delle barriere architettoniche ed adeguamento degli immobili alle esigenze dei disabili;
  4. d) demolizione non preordinata alla ricostruzione, ad eccezione degli edifici per i quali sono prescritti interventi di restauro e risanamento conservativo;
  5. e) recupero abitativo dei sottotetti di cui alla L.R. 5/2010 in conformità all'art. 87 del presente regolamento.
  6. f) gli interventi comunque denominati finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica.

1 bis. gli interventi che prevedono incremento di SUL su consistenze volumetriche realizzate ai sensi del presente regolamento sono ammessi nel rispetto dei parametri edificatori attribuiti dallo stesso;

2. Per le aree e gli edifici con destinazione a servizi ed attrezzature di uso pubblico e interesse generale, di cui all'art. 15, ad esclusione dei casi per i quali sia indicato con apposita sigla lo specifico intervento prescritto, sono ammessi tutti gli interventi che si rendano necessari in ragione delle funzioni e delle attività svolte, compresi quelli di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia, addizione volumetrica e nuova edificazione.

3. Se non diversamente specificato, quando sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia, sono ammessi anche gli interventi pertinenziali di cui all'art. 135, comma 2, lett. e), della L.R. 65/2014.

4. Nell'ambito del territorio extraurbano è ammessa la ricostruzione di edifici totalmente o parzialmente distrutti (ruderi), mediante interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'art. 134, c. 1, lett. h), punto 4), della L.R. 65/2014, a condizione che sia presentata documentazione inequivocabile in ordine alla preesistenza ed alla consistenza planivolumetrica dei fabbricati originari; in tale caso la ricostruzione si intende come fedele riproposizione dei volumi preesistenti, con le modalità degli interventi di restauro.

5. Gli interventi di cui al comma 4, si attuano con piano urbanistico attuativo (Piano di Recupero), se coerente con il Regolamento Urbanistico, per la riqualificazione dei contesti storici, architettonici ed ambientali.

6. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, si attuano attraverso piano urbanistico attuativo.

7. Ove non diversamente disciplinato, è sempre consentito il mantenimento delle destinazioni d'uso esistenti, anche se in contrasto con quelle ammesse dal presente Regolamento; in tal caso sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia, di sostituzione edilizia su sedime di pertinenza, purchè non comportino aumento delle unità immobiliari. Nell'ambito del territorio rurale di cui al titolo VII, in caso di cessazione di attività industriali e artigianali insalubri che recano disturbo alla residenza, non è ammesso l'insediamento di nuove attività diverse da quella cessata.

8. Gli incrementi di Sul derivanti da interventi di addizione volumetrica, non sono cumulabili con gli ampliamenti effettuati ai sensi della Legge Regionale 24/09.

9. Nelle aree per la riduzione del rischio idraulico di cui all'art. 38 "Ce" - Casse di espansione, "In" - Invasi e "Cs" - Canali di salvaguardia, è vietata qualunque trasformazione morfologica che incida sul regime idraulico; fermo restando quanto previsto all'art. 32 commi 1, 2, 3, negli edifici esistenti sono ammessi solo gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo.

10. Negli spazi scoperti di uso privato individuati con la sigla Vpr, sono ammesse le sistemazioni di suolo e le recinzioni. Negli edifici esistenti e relative aree di pertinenza, sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia e di sostituzione edilizia. Negli edifici riconducibili ad unità immobiliari di cui all'art. 2 comma 11, negli interventi di sostituzione edilizia è ammesso un incremento di Sul fino al 20%.

10 bis. In riferimento alla L.R. 65/2014, quando nelle presenti norme sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia, sono ammessi gli interventi di:

  • - ristrutturazione edilizia conservativa di cui all'art. 135, comma 2, lettera d);
  • - addizione volumetrica di cui all'art. 134, comma 1, lettera g) di cui all'art. 29 delle presenti norme;
  • - addizione volumetrica di cui all'art. 134, comma 1, lettera g), che non comporta incremento di superficie (Sua o Snr di cui al D.P.G.R. 64/R/2013);
  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'art. 134, comma 1, lettera h), punto 1).

In riferimento alla L.R. 65/2014, quando nelle presenti norme sono ammessi gli interventi di sostituzione edilizia, sono ammessi gli interventi di:

  • - ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all'art. 134, comma 1, lettera h), punti 2) e 3);
  • - sostituzione edilizia di cui all'art. 134, comma 1, lettera l) della L.R. 65/2014.