Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 25 Distanze dai confini di proprietà

1. Negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, nelle addizioni volumetriche e negli interventi modificativi della sagoma esistente, ivi compresi anche gli interventi di ristrutturazione edilizia, sono rispettate le distanze minime di cui ai successivi commi.

2. Nel territorio urbanizzato di cui al Titolo VI è prescritta la distanza minima di m. 5,00 dai confini di proprietà; nei sottosistemi P e nell'ambito del tessuto produttivo r, la distanza minima dai confini di proprietà è m. 6,00. Sono ammesse distanze inferiori in caso di specifici accordi tra privati ed in caso di servitù costituite.)

3. Negli interventi di ristrutturazione edilizia e di addizione volumetrica, quando non si costituiscono nuove unità immobiliari, nonché negli interventi pertinenziali, non è prescritta la distanza minima dai confini di proprietà.

4. Negli interventi di sostituzione edilizia è ammesso il mantenimento delle distanze preesistenti.

5. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate al comma 2 purché tali distanze risultino uguali o superiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, senza tener conto di costruzioni aggiuntive successive al 31/12/1942:

  1. a) all'interno delle zone classificate "A" dal D.M. 1444/68;
  2. b) all'interno delle aree degli edifici specialistici, ville ed edilizia rurale di pregio di cui agli articoli 58 e 72;
  3. c) all'interno delle aree dei centri antichi ed aggregati di cui all'art. 73.

6. Nel territorio rurale di cui al Titolo VII, non è prescritta la distanza minima dai confini.