Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 23 Altezza massima in gronda

1. Si definisce "altezza massima" (Hmax) in gronda dell'edificio la maggiore tra le altezze dei vari prospetti, misurate con riferimento:

  1. a) in alto, alla linea d'intersezione tra il filo della parete perimetrale esterna e la quota di imposta della copertura, comunque configurata. Sono considerate anche le eventuali porzioni di edificio arretrate rispetto al filo della facciata principale, laddove emergenti dal profilo della copertura. In caso di copertura inclinata a struttura composta è presa a riferimento la quota d'imposta dell'orditura secondaria o, in mancanza, la quota di imposta della struttura continua;
  2. b) in basso, alla linea di base di ciascun prospetto, corrispondente alla quota del terreno, del marciapiede, o della pavimentazione, posti in aderenza all'edificio.

Non si considerano ai fini del computo dell'altezza massima (Hmax):

  1. a) i prospetti la cui linea di base sia posta ad una quota inferiore a quella del piano di campagna naturale o originario;
  2. b) i parapetti continui posti a delimitare coperture piane praticabili;
  3. c) i volumi tecnici, gli impianti e gli apparati tecnologici.

Nel caso di coperture inclinat3 e con pendenza superiore al 30 per cento deve essere aggiunta, ai fini del computo dell'altezza massima (Hmax), la maggiore altezza raggiunta al colmo dalla falda inclinata rispetto all'altezza raggiungibile con la pendenza del 30 per cento.

Sono esclusi dal computo dell'altezza massima (Hmax) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, ai sensi delle norme in materia, è permesso derogare, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dal Regolamento Edilizio, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.

2. Per gli edifici di un solo piano costituiti da unità immobiliari di cui all'art. 2 comma 11, ad uso residenziale, è prescritta l'altezza massima in gronda di m. 4,80. La disposizione si applica anche agli edifici con più piani, limitatamente alle porzioni ad un solo piano.

3. Per gli edifici non costituenti le unità immobiliari di cui all'art. 2 comma 11, ove non diversamente disciplinato, è prescritta l'altezza massima in gronda di m. 3,00.

4. Per interventi sugli edifici esistenti aventi altezza in gronda superiore a quella di cui ai commi 2 e 3 è ammesso il mantenimento dell'altezza in gronda esistente.