Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 5 Dotazioni minime dei parcheggi privati

1. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle zone "A" di cui al DM 1444/68.

2. Negli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, le superfici minime di cui all'art. 2 della L. 122/89, sono eventualmente incrementate, al fine di garantire, negli edifici o nelle aree di pertinenza, dotazioni di parcheggio, secondo quanto prescritto nei commi successivi.

3. Tali dotazioni sono garantite anche negli altri interventi sugli edifici esistenti che determinano aumento del fabbisogno del numero dei posti auto ai sensi del presente articolo. Qualora tali dotazioni non vengano reperite il contributo sugli oneri di urbanizzazione primaria è incrementato secondo un'aliquota stabilita dalla Giunta comunale.

4. Per la destinazione residenziale, direzionale e commerciale Tc1 sono garantiti:

  1. a) un posto auto per ogni unità immobiliare con Sul fino a 50 mq;
  2. b) due posti auto per ogni unità immobiliare con Sul superiore a 50 mq.
  3. c) per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande un posto auto ogni 50 mq di Sul.

5. Per la destinazione turistico-ricettiva è garantito un posto auto ogni camera.

6. Per la destinazione commerciale sono rispettate le superfici minime di cui all'art. 2 della L. 122/1989 e gli standard minimi previsti dal Regolamento Regionale n. 15/R del 1/04/2009, in riferimento a esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita. Non è richiesta la verifica degli standard minimi del medesimo Regolamento Regionale:

  1. a) nelle zone omogenee B ai sensi del DM 1444/68, limitatamente agli esercizi di vicinato in quanto strettamente connessi alla destinazione residenziale;
  2. b) nelle altre zone, solo per gli edifici esistenti già a destinazione commerciale.

7. Per interventi fino a 5.000 mq di Sul, per le destinazioni industriali/artigianali e commerciali all'ingrosso, è garantito almeno un posto auto ogni 100 mq. di Sul.