Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 55 Edifici specialistici (q)

1. Sono ammessi, salvo diversa e specifica indicazione nelle tavole "usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione" i seguenti interventi:

  1. a) ristrutturazione edilizia;
  2. b) sostituzione edilizia;
  3. c) addizione volumetrica di cui all'art. 31 fino al 30% della Sul esistente.

2. L'addizione volumetrica per le destinazioni commerciali è consentita solo per l'articolazione Tc1 e per l'articolazione Tc2, purchè questa non superi la superficie massima prevista per le medie strutture di vendita.

3. Quando nelle tavole "usi del suolo e modalità d'intervento e di attuazione"viene indicata la funzione esclusiva "I", è consentito il mantenimento della funzione produttiva esistente e sono ammessi gli interventi di cui al comma 1.

4. Per i servizi sportivi coperti (Ss) e i campi sportivi scoperti (Ps) sono ammessi gli interventi di nuova edificazione e di addizione volumetrica nei limiti di cui all'art. 7.