Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 44 Interventi di addizione volumetrica e di nuova edificazione nel sistema della residenza

1. All'interno dei sottosistemi R1, R2, R3, nelle aree contraddistinte come zone omogenee B, con indicato il numero massimo dei piani, limitatamente ai tessuti di cui al comma 2, sono ammessi gli interventi di addizione volumetrica di cui all'art. 31 e di nuova edificazione, nel rispetto dei seguenti parametri:

zona omogenea e numero piani B2 B3 B4 B5
I.F. (mq/mq) 0,3 0,6 0,9 1
H max (n. piani) 2 3 4 5
R.c. max 30% 35% 40% 40%

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono ammessi esclusivamente nei tessuti di cui all'art. 48 (tessuto non pianificato ad impianto lineare aperto "d"), all'art. 50 (tessuti non pianificati ad impianto puntiforme regolare "f" e irregolare "g") e all'art. 51 (tessuti non pianificati a grappolo "h").

3. All'interno dei sottosistemi e tessuti di cui ai commi 1 e 2, nelle zone omogenee B dove non è indicato il numero dei piani, sono ammessi interventi di addizione volumetrica fino al 30% della Sul esistente, con rapporto di copertura massimo 35%.

4. Non sono consentiti interventi di nuova edificazione nelle aree individuate nella tav. C.02 del Piano Strutturale come "aree terrazzate e ciglionamenti" o nella tav. C.04 del Piano Strutturale come "aree di tutela dei centri antichi e degli aggregati di maggiore e minore valore" o "aree di tutela delle ville e degli edifici specialistici".