Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico


Art. 86 Aree estrattive

1. Nelle aree individuate con la sigla "Ie" nelle tavole di progetto per le quali il PAERP ha previsto l'intervento di nuova escavazione è ammessa in via transitoria l'attività estrattiva. Al termine della coltivazione e della risistemazione ambientale la destinazione urbanistica è "area a prevalente funzione agricola". Eventuali diverse destinazioni possono essere determinate nell'ambito del piano complesso di intervento relativo all'ASI 4.7 Cittadella del Tempo Libero. Il progetto di coltivazione e ripristino ambientale deve seguire, oltre quanto disposto dalla L.R. 78/98, dal PRAER e dall'art. 8 delle Norme del PAERP, gli indirizzi specifici indicati per ciascuna area dal PAERP, nonché eventuali ulteriori approfondimenti richiesti in sede di autorizzazione all'escavazione in attuazione delle norme sopra citate. Per ogni ambito di escavazione dovrà essere redatta una progettazione unitaria, fatta salva la possibilità di intervenire per stralci funzionali.

2. Nelle aree individuate con la sigla lr nelle tavole di progetto per le quali il PAERP ha previsto l'intervento di recupero ambientale delle superfici escavate, è ammessa in via transitoria l'attività estrattiva al fine della risistemazione ambientale delle superfici escavate per le quali non vi sia preventivo impegno alla sistemazione, previa redazione di specifico piano attuativo. Al termine della coltivazione e della risistemazione ambientale la destinazione urbanistica è "area a prevalente funzione agricola". Eventuali e diverse destinazioni possono essere determinate nell'ambito del piano complesso di intervento relativo all'ASI 4.7 Cittadella del Tempo Libero del PS. Il progetto di coltivazione e ripristino ambientale deve seguire, oltre quanto disposto dalla L.R. 78/98, dal PRAER e dagli artt. 5 e 8 delle Norme del PAERP, gli indirizzi specifici indicati per ciascuna area dal PAERP, fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni impartite in sede di redazione del piano attuativo in attuazione delle norme sopra citate. Come previsto dal PRAER all'art. 4 dell'Elaborato 2 parte II e dal PAERP all'art. 5 comma 2 delle Norme Tecniche, al fine di incentivare il recupero delle cave dismesse che presentino situazioni di degrado ambientale e per le quali non vi sia preventivo impegno alla sistemazione, è ammessa la coltivazione, anche per aree diverse da quelle individuate nella carta delle cave dismesse da recuperare, previa approvazione di specifico piano attuativo in variante al Regolamento Urbanistico.

3. Il Comune, in attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, emette apposito regolamento cave al fine di garantire, in coerenza con le norme ed i piani sovraordinati, un'efficace riduzione degli effetti negativi prodotti dall'attività di escavazione sull'ambiente e sulla popolazione. È prescritta una fascia di rispetto di 50 metri dagli edifici abitativi. Nelle more dell'approvazione del Regolamento Cave l'autorizzazione all'escavazione di cui alla L.R. 78/98 è rilasciata nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 2.