Norme tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Art. 50 Pericolosità sismica

1. Le aree a pericolosità sismica sono individuate secondo le disposizioni dettate dall'art. 62 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e Regolamento regionale 53/R del 25/10/2011, come di seguito riportato:

  • - Pericolosità sismica locale molto elevata (S.4) - zone suscettibili di instabilità di versante attiva che pertanto potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici;
  • - Pericolosità sismica locale elevata (S.3) - zone suscettibili di instabilità di versante quiescente che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici (corpi di frana quiescenti); zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzate da un alto contrasto di impedenza sismica atteso tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri;
  • - Pericolosità sismica locale media (S.2) - zone stabili suscettibili di amplificazioni locali non rientranti tra i criteri previsti per la Classe di Pericolosità sismica locale elevata (S.3);
  • - Pericolosità sismica locale bassa (S.1).