Norme Tecniche di attuazione del Piano Strutturale

Articolo 223 Salvaguardie riferite alle aree agricole

1. Nelle aree agricole speciali di cui al Titolo VI Capo VII delle presenti norme, non sono consentiti interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuovi volumi con l'esclusione delle sopraelevazioni e della demolizione e ricostruzione all'interno della superficie coperta preesistente se consentite dagli strumenti urbanistici vigenti; è inoltre esclusa la realizzazione di manufatti di qualsiasi natura e trasformazioni morfologiche ivi comprese quelle derivanti da attività agricola, fatti salvi gli interventi all'interno delle aree di pertinenza di aziende agricole esistenti, se consentiti dalle vigenti normative.

2. Nelle aree agricole sottoposte a tutela paesistica ambientale, di cui al Titolo VI Capo VII delle presenti norme, non si applicano le disposizioni della L.R. 64/95 e non sono consentiti in esse interventi edilizi che comportano la realizzazione di nuovi volumi con l'esclusione delle sopraelevazioni e della demolizione e ricostruzione all'interno della superficie coperta preesistente se consentite dagli strumenti urbanistici vigenti.