Norme tecniche di attuazione del Piano Operativo

Art. 127 ter Fattibilità nella aree interessate da notizie storico inventariali di inondazioni I3*

1. Per gli interventi edilizi e infrastrutturali di nuova realizzazione, comprese le demolizioni, con parziale o totale ricostruzione con e senza incrementi volumetrici, sono contestualmente realizzati gli interventi di difesa idraulica locale. Inoltre, devono essere individuati sin dalla fase progettuale i necessari interventi di adattamento ai fenomeni di allagamento, con misure di protezione locale e individuale, eventualmente anche con opere di sopraelevazione del piano di calpestio, opere per la micro-laminazione diffusa mediante manufatti di raccolta delle acque di ruscellamento superficiale e degli afflussi meteorici, opere di autoprotezione, comprese quelle per rendere gli edifici impermeabili all’acqua e adattabili alle condizioni di allagamento (cinturazioni o confinamenti idraulici, impermeabilizzazioni interne ed esterne), oltre alla individuazione di luoghi sicuri per le persone in caso di inondazione e al divieto di realizzazione di nuovi locali interrati o semi-interrati. Sono fatte salve e prevalgono sulle presenti norme le disposizioni che prevedono una disciplina più restrittiva in caso di sovrapposizioni con le aree di pericolosità idraulica.